Lettera inviata al Comune di Tivoli/Polizia Municipale in data 02/07/2019, riguardo lo stato della vegetazione che invade in gran parte via San Vittorino

 

 

Associazione Colli Santo Stefano

Web: https://www.collisantostefano.it

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Tivoli li 02/07/2019

Al Sig. Sindaco                                                                                         

del Comune di Tivoli

Al Comando di

Polizia Municipale di Tivoli

 

L’Associazione comunica quanto di seguito riportato, riguardo lo stato di Strada San Vittorino.

CONSTATATA la presenza di molte piante, le quali risultano essere collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede stradale, limitano la visibilità interferendo quindi con la corretta funzionalità della strada:

Che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza della strada pubblica rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l’abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

Visto l’art. 29 “Piantagioni e siepi” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai “proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”; visto l’art. 31 “manutenzione delle ripe” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto l’art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

Visto l’articolo 2 “definizione e classificazione delle strade”; atteso che a norma dell’art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

Visto gli 892 e successivi del Codice Civile;

Visto l’articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;

L’Associazione Colli Santo Stefano RAVVISA la necessità di effettuare controlli, e far rispettare l’ordinanza n° 312 Protocollo 24464 del 08/05/2019.