ART. 1(Costituzione, denominazione e sede)

Oggi 06 luglio 2010 si è costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE COLLI DI SANTO STEFANO” con sede in Tivoli, Strada S. Vittorino snc.

La sede dell’Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della città di Tivoli senza dover ricorrere alla modifica dello statuto associativo.

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2(Scopi e attività)

L’associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme dirette, indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali indicate nel presente statuto.

L’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri Soci alla vita della comunità per attuare tutte quelle iniziative atte a migliorare la vita, la sicurezza e il decoro della Strada S. Vittorino.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per gli interessi a valenza della collettività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria dei propri associati.

L’Associazione:

-          per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all’Associazione;

-          può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3(Risorse economiche)

L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a)      quote associative;

b)      contributi volontari dagli aderenti e da privati;

c)      contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;

d)     donazioni e lasciti testamentari;

e)      entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni e servizi agli associati o ai terzi;

f)       entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante  la vita dell’Associazione,

né all’atto del suo scioglimento. Eventuali attività di gestione dovranno essere devolute in beneficenza.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 01.01 e termine il 31.12 di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, il Comitato Direttivo redige il Bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di marzo.

ART. 4(Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell’Associazione i Soci Fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto

privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente Statuto.

ART: 5(Criteri di ammissione e di esclusione dei soci)

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno

un mese prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del comitato direttivo per:

a)      mancato versamento della quota associativa per un anno;

b)      comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

c)      persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

ART. 6(Doveri e diritti degli associati)

I soci sono obbligati:

a)   ad osservar il presente Statuto;

b)   a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

c)   a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

I soci hanno diritto:

      a)  a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

      b)  a partecipare all’Assemblea dei Soci con diritto di voto;

      c)  ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

ART. 7(Organi dell’Associazione)

Sono Organi dell’Associazione:

a)      Assemblea dei Soci;

b)      Il Comitato Direttivo;

c)      Il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche vengono riconosciuti eventuali rimborsi per spese documentate sostenute per conto dell’Associazione.

ART. 8(Assemblea dei Soci)

L’Assemblea è costituita da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di una delega.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

a)      approva il bilancio consuntivo;

b)      nomina i componenti del Comitato Direttivo;

c)      delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d)     delibera l’esclusione dei soci;

e)      delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al Suo esame dal Comitato Direttivo.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l’Ordine del Giorno, il giorno, il luogo, la data e l’ora previsti della prima e della seconda convocazione (nel caso non si raggiunga il numero legale nella prima). La convocazione potrà essere effettuata anche mediante affissione di avvisi sulla pubblica via e saranno comunque valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega i soci che raggiungeranno il numero di cui al presente articolo.

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le eventuali richieste di discussione effettuate da parte degli associati che verranno inserite nell’O.d.G. tra le eventuali e varie, che richiedano particolari approfondimenti, studi o difficoltà oggettive di risoluzione, potranno essere deliberate dall’Assemblea solo alla riunione successiva.

Le modificazioni dello Statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4  dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4  degli associati.

I verbali delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, redatti a cura del Segretario e da lui sottoscritti unitamente a chi le ha presiedute, verranno conservati agli atti.

ART. 9(Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 11 e non superiore a 15  nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato solo gli associati maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più componenti il Comitato decadano dall’incarico, il Comitato Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i loro sostituti che rimangono in carica fino allo scadere dell’esercizio ove, in sede di Assemblea, verrà ratificata la loro nomina per la durata di tutto il Comitato Direttivo. Ove decada più della metà dei componenti il Comitato, l’Assemblea dovrà procedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

Al Comitato Direttivo spetta di:

a)      curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b)      predisporre il bilancio consuntivo;

c)      nominare Presidente, Vice Presidente e Segretario;

d)     deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;

e)      provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri anche per delega rilasciata ad altro componente del Comitato e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l’Ordine del Giorno, luogo data e ora della seduta. In caso di particolari esigenze che rivestano carattere d’urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo telefono. Saranno comunque valide le deliberazioni prese nelle adunanze a cui partecipano tutti i componenti del Comitato anche in difetto di convocazione.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10(il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in sua assenza dal membro più anziano.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

ART. 11(Scioglimento)

In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 12(Norma finale – rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

Tivoli,